Segue una sintetica rassegna delle maggiori novità previste nella deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (29 maggio), nella legge di conversione del Decreto Liquidità (4 giugno) e nella circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate (6 giugno).
Lo Studio Mastella è a Vostra disposizione per ogni chiarimento e approfondimento.
Finanziamenti agevolati Regione Veneto
Si riepilogano le principali caratteristiche dei finanziamenti agevolati previsti dalla Regione Veneto a favore di PMI, inclusi i professionisti, aventi sede operativa in Veneto:
- importo minimo: 5.000,00 Euro;
- importo massimo: 50.000,00 Euro;
- durata minima: 12 mesi;
- durata massima: 72 mesi;
- durata preammortamento: massimo 24 mesi;
- tasso di interesse sulla provvista regionale: pari a zero;
- contributo a fondo perduto erogato una tantum, pari al 100% dei costi del finanziamento, sino ad un importo massimo di euro 2.000,00 per ciascun richiedente;
- rimborso: a rata mensile/trimestrale costante posticipata;
- nuovo finanziamento non finalizzato alla riduzione di precedenti affidamenti presso il medesimo Istituto Finanziatore.
Essendo i finanziamenti destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna documentazione relativa alle spese sostenute con le somme erogate.
All’atto della domanda di finanziamento dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti, tra cui si evidenzia la regolarità nell’adempimento degli obblighi assicurativi e contributivi.
I soggetti richiedenti non devono presentare sulla posizione globale di rischio esposizioni classificate come “sofferenze” e non devono presentare esposizioni nei confronti dell’Istituto Finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate.
Tali strumenti dovrebbero essere operativi nei prossimi giorni e, dunque, si consiglia, a chi fosse interessato, di rivolgersi al proprio Istituto di credito per informazioni.
Finanziamenti alle imprese “25.000 euro”
Sono stati previsti l’innalzamento dell’importo massimo del finanziamento garantito, ora portato a 30.000 euro (in luogo dei 25.000 euro finora previsti) e l’estensione a 120 mesi della durata del finanziamento (prima stabilita in misura pari a 72 mesi).
Rimane inalterata la condizione che il finanziamento non possa superare il 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario.
Il preammortamento è stato esteso da 24 a 36 mesi.
Per velocizzare le procedure di finanziamento con garanzia pubblica, l’istruttoria della banca viene sostituita da un’autocertificazione resa del richiedente.
Per i finanziamenti concessi fino al 4 giugno, i soggetti beneficiari potranno chiedere, con riguardo all’importo finanziato ed alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni previste.
In sintesi si possono verificare le seguenti situazioni:
- Contribuente con ricavi 2018 inferiori a 100.000 euro: può chiedere solo il prolungamento della durata complessiva e del preammortamento del finanziamento;
- Contribuente con ricavi 2018 tra 100.000 e 120.000 euro: può chiedere l’aumento dell’importo finanziato (fino al massimo di 30.000 euro) ed il prolungamento della durata complessiva e del preammortamento del finanziamento;
- Contribuente con ricavi 2018 superiori a 120.000 euro: può chiedere l’aumento a 30.000 euro dell’importo finanziato ed il prolungamento della durata complessiva e del preammortamento del finanziamento.
Credito d’imposta per canoni di locazione e leasing immobiliare
Le imprese e i lavoratori autonomi beneficeranno di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione o di leasing, relativo ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività.
Per accedere al bonus il canone deve essere integralmente corrisposto.
Tale credito riguarderà:
- tutte le locazioni di immobili non abitativi (non solo quelli di categoria C/1, come previsto dal decreto Cura Italia);
- le attività di impresa e professionali che abbiano avuto un calo del fatturato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019.
Tale credito, limitatamente al mese di marzo, non è cumulabile con quanto già goduto in forza di quanto previsto dal decreto Cura Italia (immobili categoria C/1).
Tale credito potrà essere fruito o in dichiarazione dei redditi o in compensazione con altri tributi.
Il bonus non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed Irap.
La circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2020 ha fornito i seguenti chiarimenti:
- il codice tributo da utilizzare per usufruire in compensazione di tale credito è il 6920. Con l’istituzione del codice tributo la norma diventa, di fatto, operativa
- sono esclusi da tale agevolazione i leasing finanziari immobiliari (la quasi totalità di quelli esistenti), mentre sono compresi i leasing operativi
- sono agevolati tutti gli immobili oggetto di locazione destinati allo svolgimento dell’attività, a prescindere dalla categoria catastale
- in ipotesi di cessione del credito d’imposta al locatore a titolo di pagamento del canone, (ottenendo così uno sconto sul canone ancora da versare) l’efficacia della cessione è subordinata al pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta
L’Agenzia non ha ancora preso posizione circa coloro che hanno iniziato l’attività da giugno 2019 in poi e per cui non è possibile valutare il calo del fatturato.