Segue una sintetica rassegna delle maggiori novità di carattere fiscale contenute nella legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30-12-2020, a favore di imprese e professionisti.
ESONERO CONTRIBUTI PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI
È previsto per il 2021 l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai:
- lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS
- professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
Decorrenza: in attesa di appositi decreti interministeriali
ISCRO
Viene introdotta l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata Inps aventi i seguenti requisiti:
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
- non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza.
La domanda per accedere all’indennità deve presentata, in via telematica, all’Inps, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, del reddito prodotto nell’anno precedente alla presentazione della domanda. Tale indennità viene erogata dall’Inps in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.
Per poter presentare domanda, oltre ai requisiti sopra indicati, il professionista deve:
- alla data della richiesta essere titolare di partita IVA attiva da almeno 4 anni;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
- aver dichiarato nell’anno precedente un reddito non superiore a 145 euro;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
L’indennità non concorrerà alla formazione del reddito e potrà essere richiesta per una sola volta nel triennio.
Decorrenza: 1° gennaio 2021
PRESTITI AGEVOLATI (PROROGA)
I prestiti garantiti da SACE e dal Fondo PMI, istituiti dal Decreto Liquidità dello scorso aprile, vengono prorogati al 30 giugno 2021. Il precedente termine era fissato al 31 dicembre 2020.
SOSPENSIONE RIMBORSI FINANZIAMENTI PMI (PROROGA)
Il decreto Cura Italia aveva previsto che potessero essere sospesi i pagamenti delle rate dei mutui o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020. Il decreto Agosto aveva previsto la proroga di tale beneficio fino al 31 gennaio 2021.
Ora viene prevista un’ulteriore proroga fino al 30 giugno 2021.
Per i soggetti che hanno già aderito a tale moratoria la proroga opera automaticamente, senza alcuna formalità. Al contrario, nel caso in cui si volesse rinunciare a tale possibilità, è necessario farne esplicita richiesta alla banca entro il 31 gennaio 2021.
I soggetti, invece, che non hanno ancora aderito alla moratoria possono richiederla entro il 31 gennaio 2021.
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE “30.000 EURO” (MODIFICA)
Viene previsto che i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo Garanzia PMI possano avere una durata massima di 15 anni, contro i 10 in precedenza previsti.
Il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata fino al nuovo limite massimo.
RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA (MODIFICA)
Viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
NUOVA SABATINI (MODIFICA)
Viene stabilito che il contributo in conto interessi previsto dalla disciplina della “Nuova Sabatini” sia erogato in un’unica soluzione e non più in 5 o 6 tranches, a prescindere dall’importo del finanziamento/leasing richiesto. In precedenza tale agevolazione era prevista solo per i finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.
Decorrenza: 1° gennaio 2021
CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (PROROGA CON MODIFICHE)
Vengono modificate le agevolazioni relative agli investimenti in beni strumentali nuovi (esclusi immobili ed autovetture) effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023 a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
L’agevolazione in oggetto prevede la concessione di un credito d’imposta, la cui entità è diversificata in funzione della tipologia dei beni agevolabili. Tale credito d’imposta:
- per i beni materiali (di importo inferiore a 2,5 milioni di euro) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”
– è pari al 50% del costo per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 (con acconto del 20% entro il 31 dicembre 2021)
– è pari al 40% del costo per investimenti effettuati dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 (con acconto del 20% entro il 31 dicembre 2022)
- per i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” è pari al 20% del costo
- per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti
– è pari al 10% del costo per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 (con acconto del 20% entro il 31 dicembre 2021)
– è pari al 6% del costo per investimenti effettuati dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 (con acconto del 20% entro il 31 dicembre 2022)
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo. Per gli investimenti in beni materiali diversi da Industria 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ma solo per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro), il credito d’imposta spettante è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Tale utilizzo in compensazione diventa fruibile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, ovvero, per gli investimenti nell’ottica di “Industria 4.0”, dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (in precedenza era previsto l’utilizzo solo dall’anno successivo).
Sono stati anche confermati i requisiti necessari per godere del credito d’imposta, ovvero:
- il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- l’indicazione sulle fatture relative all’acquisizione dei beni agevolati dell’espresso riferimento alle disposizioni agevolative.
CREDITI D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA, INNOVAZIONE E DESIGN (PROROGA CON MODIFICHE)
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Vengono, inoltre aumentati, sia l’importo del credito d’imposta, sia l’ammontare massimo del beneficio. Il bonus, dunque, spetta nella misura:
- del 20% (era 12%) e nel limite di 4 milioni (era 3 milioni) per gli investimenti in ricerca e sviluppo
- del 10% (era 6%) e nel limite di 2 milioni (era 1,5 milioni) per le attività di innovazione tecnologica
- del 15% (era 10%) e nel limite di 2 milioni (era 1,5 milioni) per gli investimenti per la transizione ecologica o l’innovazione digitale 4.0
- del 10% (era 6%) e nel limite di 2 milioni (era 1,5 milioni) per le attività di design e ideazione estetica
Decorrenza: 1° gennaio 2021
BONUS FORMAZIONE 4.0 (PROROGA CON MODIFICHE)
Viene prorogato anche per il 2022 il credito d’imposta sul costo aziendale dei dipendenti impegnati nella formazione sulle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0. Vengono inoltre ampliati anche i costi ammissibili.
Decorrenza: 1° gennaio 2021
ABOLIZIONE ESTEROMETRO
Abolita la comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (esterometro). La trasmissione di tali operazioni avverrà attraverso il Sistema di interscambio, lo stesso canale utilizzato per le fatture elettroniche.
Decorrenza: 1° gennaio 2022
PRESTAZIONI SANITARIE E FATTURAZIONE ELETTRONICA (PROROGA)
Confermato per il 2021 il divieto di emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
PERDITE 2020 DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
Viene concessa a tutte le società di capitali che terminino l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 in perdita di disapplicare, per lo stesso periodo contabile, gli obblighi previsti dal Codice civile.
Infatti, nel caso in cui le perdite superino un terzo del capitale, ma nei limiti nel minimo legale previsto, il termine entro il quale dovranno risultare diminuite a meno di un terzo del capitale sociale non è l’esercizio immediatamente successivo (come da normativa a regime prevista dal Codice civile), ma il quinto esercizio successivo: quindi entro il termine di approvazione del bilancio 2025.
Quando, invece, tali perdite riducano il capitale al di sotto del minimo legale previsto per la specifica forma societaria interessata, la decisione obbligatoria in tema di ricapitalizzazione o trasformazione o scioglimento, può essere rinviata fino al quinto esercizio successivo: quindi, anche in questo caso, entro il termine dell’approvazione del bilancio 2025.